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Sez. L, Sentenza n. 22786 del 07/10/2013 (Rv. 628536 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Recedibilità "ad nutum" - Inderogabilità - Esclusione - Apposizione convenzionale di un termine di durata - Idoneità ad integrare deroga pattizia - Conseguenze in caso di recesso senza giusta causa - Diritto al compenso per l'intera durata convenuta.
Stato
decisa il 2013-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628536-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE

In tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, primo comma, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di integrare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso - la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)