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Sez. L, Sentenza n. 27293 del 21/12/2006 (Rv. 594016 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Previsione contenuta nell'art. 2237 cod. civ. relativa alla possibilità di recesso "ad nutum" del cliente - Derogabilità - Apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa - Deroga pattizia alla facoltà di recesso - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594016-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE

La previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma primo, cod. civ., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva fatto applicazione dell'affermato principio, accogliendo la domanda di pagamento dei compensi reclamati da un professionista esterno nei confronti di un'A.S.L. per l'espletamento di un contratto di consulenza al quale era stato apposto un termine, prima della cui scadenza, però, la committente aveva esercitato il recesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)