Sez. 4, Sentenza n. 27519 del 10/05/2017 Ud. (dep. 01/06/2017) Rv. 269977 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - CONFISCA | Guida sotto l'influenza dell'alcool - Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 53 Legge n. 689 del 1981 - Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma nono bis, cod. strada - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - CONFISCA
È illegittima la decisione del giudice di merito con la quale la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Legge 24/12/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)