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Sez. 3, Sentenza n. 1865 del 03/03/1997 (Rv. 502741 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte della parte antecedente all'inizio della discussione - Disciplina applicabile - Omessa dichiarazione dell'evento da parte del procuratore costituito e munito di procura anche per il giudizio di secondo grado - Conseguenze - Legittimità del procuratore a proporre appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502741-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Nel caso in cui la morte della parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore munito di procura anche per il giudizio di secondo grado siasi verificata prima dell'inizio della discussione e tale evento non sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore, quest'ultimo è legittimato, in forza dell'ultrattività della procura e in deroga all'art. 1722 n. 4 cod. civ., a proporre appello in rappresentanza della parte defunta, considerata come persona ancora processualmente esistente, ed a ricevere la notificazione dell'impugnazione proposta dalla controparte ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1722 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)