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Sez. 2, Sentenza n. 7495 del 07/07/1995 (Rv. 493192 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte o perdita della capacità della parte costituita - Sopravvenienza prima della chiusura della discussione nel giudizio di merito - Disciplina applicabile - Omessa dichiarazione da parte del procuratore costituito - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493192-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

La morte o la perdita della capacità della parte costituita, quando sopravviene nel corso del giudizio di merito, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza, nella relativa disciplina, dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato, ai sensi del citato art. 300, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione del giudizio di primo grado (o del giudizio di appello), l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato "ad litem", pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante preposizione di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)