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Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998 (Rv. 513534 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte anteriore all'udienza di discussione e non dichiarata dal procuratore - Inefficacia - Notificazione della sentenza al procuratore della parte costituita successivamente ed impugnazione del procuratore originariamente costituito - Effetti rispettivi - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513534-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

La morte della parte intervenuta prima dell'udienza di discussione, ove non dichiarata in giudizio dal procuratore, non ha alcun effetto sul corso del processo. Ne consegue sia che la sentenza, notificata al procuratore della parte costituita dopo la morte di quest'ultima, è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; sia che il procuratore della parte defunta è legittimato all'impugnazione in rappresentanza di quest'ultima, qualora la procura originariamente rilasciata fosse valida anche per gli ulteriori gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)