Sez. 3, Sentenza n. 11251 del 17/12/1996 (Rv. 501369 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Tardività - Rilevabilità di ufficio anche via Cassazione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
La tardività dell'opposizione agli atti esecutivi - che deve proporsi nel termine perentorio di cinque giorni dal compimento di ciascun atto cui si riferisce - è rilevabile anche di ufficio, in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)