Sez. 1, Sentenza n. 9912 del 20/07/2001 (Rv. 548355 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Cartella esattoriale per la riscossione - Opposizione per carenza di elementi idonei ad identificare il titolo e per vizi della notifica (artt. 25 e 25 d.P.R. 602/1973) - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Conseguenze - Rispetto del termine perentorio, a pena di inammissibilità - Controllo d'ufficio, anche in sede di legittimità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
L'opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, fondata sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento e per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi degli artt. 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura opposizione agli atti esecutivi, da proporre perentoriamente nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità, da controllare pregiudizialmemte d'ufficio, anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)