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Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 08/02/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 212969 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Tossicodipendenti - Programma terapeutico proposto dal SERT - Obbligo del giudice di recepirlo automaticamente - Esclusione - Valutazione finalistica - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212969-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di applicazione dell'art. 47-bis della legge n 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice non è tenuto a recepire in modo acritico il programma terapeutico proposto dal SERT, traendo dall'esistenza dello stesso in modo automatico l'accoglimento della richiesta formulata, ma deve valutare se la misura richiesta possa contribuire alla rieducazione del reo, con un giudizio prognostico che tenga conto di ogni elemento a sua disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)