Sez. U, Sentenza n. 1119 del 18/10/2000 (Rv. 541029 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Erroneità tecnico giuridica dei provvedimenti giurisdizionali - Insindacabilità - Limiti - Fattispecie in tema di misure cautelari.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di sanzioni disciplinari a carico di magistrati, la richiesta del pubblico ministero e la conseguente ordinanza del giudice che, in accoglimento di tale richiesta, disponga la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato possono integrare (al pari di ogni altro provvedimento adottato dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni) gli estremi dell'illecito disciplinare tutte le volte in cui tali atti risultino viziati da una violazione della legge penale evidente ed incontrovertibile, e ciò non solo quando la violazione stessa si presenti come il frutto di una condotta intenzionalmente preordinata ad emettere un provvedimento illegittimo, ma anche qualora appaia il risultato di un comportamento negligente, sempre che, per la natura degli effetti prodotti, debba ritenersi che l'adozione del provvedimento abbia compromesso la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario. L'accertamento del predetto comportamento negligente postula, necessariamente, l'accurata disamina delle circostanze di fatto in cui il magistrato si sia trovato ad operare, della novità e difficoltà delle problematiche giuridiche affrontate, dello stato della giurisprudenza e della dottrina, della motivazione che il provvedimento contenga a giustificazione della soluzione adottata, sì da potersi concludere per l'indiscutibile inadempimento, da parte dell'incolpato, dei suoi doveri di ufficio, dacché l'impiego di cultura e diligenza media avrebbero consentito di evitare l'errore.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 1 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)