Sez. 3, Sentenza n. 13925 del 27/12/1991 (Rv. 475165 - 01)
Assicurazione - Veicoli (Circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere | Esperibilità da parte del danneggiato in un sinistro verificatosi in area non aperta al pubblico transito - Esclusione - Polizza - Estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatosi sulle aree private - Irrilevanza.
Assicurazione - Veicoli (Circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere
Il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non può esperire per il risarcimento del danno l'azione diretta prevista dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 contro l'assicuratore del veicolo (o nei confronti dell'impresa cessionaria nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore), atteso che tale azione è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o aree a queste equiparate. Tale principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda l'estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatosi indistintamente sulle aree private, perché tale patto è operativo solo nei rapporti tra le parti, cioè tra l'assicurato e l'assicuratore, ma non comporta l'applicabilità della normativa di cui alla legge sull'assicurazione obbligatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., DPR 24/11/1970 num. 973 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)