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Sez. 3, Sentenza n. 8846 del 12/08/1995 (Rv. 493664 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Sinistro verificatosi in area non aperta al pubblico transito - Esperibilità da parte del danneggiato - Esclusione - Polizza - Estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatisi sulle aree private - Irrilevanza - Presupposto per l'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria - Sinistro verificatosi su strade di uso pubblico, di proprietà pubblica o privata.
Stato
decisa il 1995-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493664-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Per il disposto dell'art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, ai fini dell'applicazione della normativa della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione del pubblico, intendendosi per tali, quanto alle aree private, quelle in cui la circolazione è consentita ad una cerchia indeterminata di persone, diverse dai titolari dei diritti sulle aree medesime, sia pure sotto specifiche condizioni o per particolari finalità. Tale principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda l'estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatisi indistintamente sulle aree private, poiché tale patto è operativo soltanto nei rapporti fra l'assicurato e l'assicuratore ed è inopponibile all'assicuratore danneggiato, il quale non ha azione diretta nei confronti del primo al di fuori del regime dell'assicurazione obbligatoria, ne può essere fatto valere, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore, nei confronti del fondo di garanzia, la cui responsabilità postula (art. 19 legge cit.) l'operatività della legge sull'assicurazione obbligatoria. (Nella specie, la decisione di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso l'operatività della garanzia assicurativa nei confronti dl Fondo di garanzia garanzia per essersi verificato il sinistro nel cortile interno di un edificio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1970 num. 973 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)