Sez. 3, Sentenza n. 3426 del 21/04/1997 (Rv. 503831 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Sinistro verificatosi in area non aperta al pubblico transito - Esperibilità da parte del danneggiato - Esclusione - Estensione contrattuale a norma di decreto ministeriale, della copertura anche ai sinistri su dette aree - Rilevanza sul rapporto interno tra assicurato e assicuratore - Sussistenza - Nei confronti del terzo danneggiato - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
Il danneggiato non può agire nei confronti dell' assicuratore del danneggiante se il sinistro è avvenuto in area privata non aperta al pubblico transito perché in tal caso non vi è copertura dell'assicurazione obbligatoria (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990), né a tal fine rileva che la polizza assicurativa per la responsabilità civile del danneggiante, conformemente a quanto dispone il decreto ministeriale dell' Industria, Commercio e Artigianato (19 maggio 1975), estenda la copertura a tale ipotesi, sia perché detto danneggiato è terzo rispetto al rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore; sia perché la norma ministeriale è di grado secondario rispetto alla norma succitata sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., DM Industria Commercio e Artigianato 19/05/1975, Cod. Civ. art. 1372 com. 2, DPR 24/11/1970 num. 973 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)