Sez. L, Sentenza n. 13851 del 19/10/2000 (Rv. 541059 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Clausola collettiva prevedente la risoluzione automatica del rapporto al compimento della massima anzianità contributiva - Illegittimità - Fondamento - Avvenuta cessazione di fatto del rapporto - Conseguenze - Disciplina ex art. 18 Statuto lavoratori - Inapplicabilità.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento al rapporto lavorativo "contrattualizzato" dei dipendenti postali, soggetto alla disciplina di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, deve ritenersi inammissibile e illegittima la clausola contrattuale, contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo 26 novembre 1994, di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva, non essendo consentito ad un contratto collettivo di diritto comune di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, anche perché, ove l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell'elemento accidentale. Nella suddetta ipotesi, peraltro, ove il rapporto sia di fatto cessato per effetto della illegittima clausola di risoluzione, il diritto del lavoratore al ripristino scaturisce dall'applicazione non già della disciplina del licenziamento illegittimo, ex art. 18 Statuto dei lavoratori, ma di quella comune in materia di responsabilità contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)