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Sez. 1 - , Sentenza n. 22845 del 09/11/2016 (Rv. 642405 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Assimilazione dei poteri dei magistrati onorari a quelli togati - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642405-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

I giudici onorari - sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio - possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Né a diversa conclusione può indurre l'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di «impedimento o mancanza dei giudici ordinari», espressione quest'ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (artt. 97 e 111 Cost.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 106, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 158, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)