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Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 08/04/1989 (Rv. 462446 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - DI INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE - PER ESTINZIONE DEL DEBITO SUCCESSIVAMENTE ALLA EMANAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - SPESE DEL PROCEDIMENTO MONITORIO - ONERE A CARICO DELL'INTIMATO.*
Stato
decisa il 1989-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462446-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - DI INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE - PER ESTINZIONE DEL DEBITO SUCCESSIVAMENTE ALLA EMANAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - SPESE DEL PROCEDIMENTO MONITORIO - ONERE A CARICO DELL'INTIMATO.*

L'opposizione contro il decreto ingiuntivo non costituisce Azione d'impugnazione della validità del decreto, ma introduce un ordinario processo di cognizione, diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione. Ne consegue che la sentenza che decide sull'opposizione, mentre deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto della presentazione del ricorso, sussistano al momento della decisione, deve respingere la pretesa, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto, se accerti che il credito sia stato estinto dal successivo adempimento dell'obbligato. In tale ultima ipotesi le spese del procedimento monitorio vanno poste a carico dell'intimato, in considerazione della legittima emissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti. (V 4125/87 mass n 452899; (V 3482/85 mass n 441116; (Conf 184/80 mass n 403577; (contra 6121/83 mass n 430916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)