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Sez. 3, Sentenza n. 820 del 02/02/1984 (Rv. 433038 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDAMENTO - SUCCESSIVA IMMEDIATA RIVENDITA DEL FONDO A TERZI DA PARTE DEL COLTIVATORE CHE HA ESERCITATO IL RELATIVO POTERE - CONSEGUENZE - CONTRATTO DI ACQUISTO - INESISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433038-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDAMENTO - SUCCESSIVA IMMEDIATA RIVENDITA DEL FONDO A TERZI DA PARTE DEL COLTIVATORE CHE HA ESERCITATO IL RELATIVO POTERE - CONSEGUENZE - CONTRATTO DI ACQUISTO - INESISTENZA.*

In tema di prelazione agraria, il relativo potere del coltivatore è subordinato all'interesse dello stesso a consolidare nella propria persona impresa agricola e proprietà del fondo, in relazione alla funzione sociale ed alla conseguente promozione della proprietà coltivatrice. Conseguentemente in ipotesi di successiva, ravvicinata rivendita da parte del coltivatore del fondo acquistato con l'Esercizio della prelazione, la Mancanza del detto specifico interesse, privilegiato dal legislatore, comporta l'inesistenza del contratto di acquisto del fondo difettando l'atto di accettazione tipico del coltivatore o, comunque, mancando la realizzazione del consenso per difformità tra proposta e accettazione. (V 3329/83, mass n 428229; (V 4709/81, mass n 415440; (V 4697/81, mass n 415422; (V 2591/81, mass n 413370; (V 3446/79, mass n 399865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)