Sez. U, Sentenza n. 390 del 09/07/1999 (Rv. 528425 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Rapporto di lavoro tra la F.I.P.M. e un dipendente con mansioni di palafreniere presso una struttura periferica - Natura privata - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Dipendente non in servizio al 31 dicembre 1990 - Sopravvenienza della legge n. 138 del 1992 - Irrilevanza.
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È da considerarsi di natura privatistica, con conseguenze devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, il rapporto di lavoro tra la F.I.P.M. (Federazione Italiana Pentathlon Moderno) ed un dipendente assunto con mansioni di palafreniere presso una struttura periferica, giacché, pur volendo prescindere dall'art. 14 legge n. 91 del 1981 (prevedente espressamente la natura privatistica dei rapporti di lavoro instaurati dalle Federazioni ed aventi ad oggetto "attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici"), è da escludere che le Federazioni, prive della possibilità di bandire concorsi, possano creare ex novo rapporti di pubblico impiego, non rilevando in senso contrario l'art. 3 legge n. 138 del 1992, prevedente l'abrogazione dei commi terzo e quarto dell'art. 14 legge n. 91 del 1981 e l'inquadramento nei ruoli del CONI del personale con rapporto di lavoro privato presso le Federazioni, trattandosi di inquadramento riferibile solo al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1981 num. 1030 art. 7, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, Legge 31/01/1992 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)