Sez. U, Sentenza n. 15241 del 30/06/2009 (Rv. 608719 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Apposizione della procura alle liti - Inidoneità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Inottemperanza all'invito del giudice a regolarizzare la situazione - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'avviso di accertamento tributario non è un atto processuale, bensì amministrativo, e su di esso non può quindi essere apposta la procura alle liti, che ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere conferita a mezzo di atto pubblico, scrittura privata autenticata o in calce o a margine di un atto del processo. Peraltro il giudice tributario, pur in presenza della mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso, ma a norma degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992 (nell'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 12, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)