Sez. 1, Sentenza n. 34616 del 13/07/2007 Cc. (dep. 12/09/2007) Rv. 237764 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE | Impugnazioni - Riesame e ricorso per Cassazione - In genere - Oggetto del riesame - Elementi sopravvenuti rispetto alla decisione del primo giudice - Rilevanza - Elementi sopravvenuti rispetto alla decisione del giudice del riesame - Irrilevanza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE
L'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza coercitiva, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309, comma quinto, cod.proc.pen.) e degli ulteriori elementi "addotti dalle parti nel corso dell'udienza" (art. 309, comma nono, cod.proc.pen.), anche se non presentati al giudice che emise la misura: eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, e possono essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)