Sez. 1, Sentenza n. 4007 del 03/07/1995 Cc. (dep. 21/09/1995) Rv. 202426 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Oggetto del riesame - Revoca - Elementi differenziali - Fattispecie.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere
Oggetto del riesame è il controllo della validità dell'ordinanza cautelare sia per ciò che riguarda i requisiti formali prescritti dall'art. 292 cod. proc. pen., sia con riguardo alle condizioni sostanziali ex artt. 273 e 274 stesso codice, verificate tenendo conto innanzi tutto della situazione processuale coeva al provvedimento impugnato, senza tuttavia omettere di valutare anche gli elementi sopravvenuti, eventualmente a seguito dell'interrogatorio, purché dedotti nell'udienza camerale. Per contro, la revoca della misura, priva di natura impugnatoria, mira a verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità di cui ai citati artt. 273 e 274, in riferimento sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura. (Fattispecie in tema di reato militare di appropriazione di generi di conforto e di danaro dell'Amministrazione, relativamente alla quale la S.C. ha censurato la motivazione del giudice di merito, sul rilievo che, contrariamente al suo assunto, il provvedimento sopravvenuto di sospensione dell'imputato dal servizio non poteva considerarsi irrilevante nel procedimento di riesame, giacché questo, per quanto strutturato in funzione di controllo "statico" dell'ordinanza cautelare, non può essere insensibile, in virtù del "favor libertatis" a fatti sopravvenuti che incidano sulla persistenza delle esigenze cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)