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Sez. 3, Ordinanza n. 13691 del 11/01/2011 Cc. (dep. 05/04/2011) Rv. 249927 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE | Impugnazioni - Riesame - Oggetto - Ricorso per cassazione - Possibilità - Elementi sopravvenuti - Esclusione - Rimedio - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249927-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE

Il sindacato di legittimità dell'ordinanza del tribunale del riesame non può avvalersi della sopravvenienza intervenuta successivamente alla decisione che costituisce oggetto del ricorso per cassazione. (Nella specie, il fatto sopravvenuto era consistito nella declaratoria di incostituzionalità dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto della sentenza n. 265 del 2010 della Corte cost., quanto alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria per i reati sessuali. La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha precisato che il ricorrente può far valere il mutato quadro normativo con richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare davanti al G.i.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)