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Sez. 3 - , Sentenza n. 23151 del 24/01/2019 Cc. (dep. 27/05/2019) Rv. 275982 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Oggetto del riesame - Elementi sopravvenuti rispetto alla chiusura della discussione o al deposito del ricorso per cassazione – Rilievo - Motivi aggiunti - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275982-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti depositati dalla difesa e fondati su documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)