Sez. 2, Sentenza n. 27430 del 28/04/2017 Cc. (dep. 01/06/2017) Rv. 270293 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniale - Pluralità di trasferimenti, il primo dei quali precedente il biennio - Presunzione di fittizietà ex art. 2 - Ter, comma quattordicesimo, L. n. 575 del 1965 - Anche nel caso di proposta di prevenzione a carico dei successivi cedenti - Rilevanza - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di prevenzione patrimoniale, la presunzione di fittizietà prevista dall'art. 2-ter, comma quattordicesimo, L. 31 maggio 1965, n. 575, per i soli trasferimenti ed intestazioni effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione non viene in rilievo qualora, a fronte di plurimi trasferimenti, il primo dei quali anteriore al biennio, sia stata formulata autonoma proposta di prevenzione a carico dei cessionari intermedi - successivi cedenti - in ragione della loro autonoma pericolosità sociale, derivante dall'intestazione fittizia dei beni oggetto di misura, che costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 12-quinquies, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 2 lett. A, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)