Sez. 6, Sentenza n. 22568 del 11/04/2017 Cc. (dep. 09/05/2017) Rv. 270035 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Beni intestati ad un familiare - Attribuzione fittizia del bene - Reato di cui all'art. 12 - Quinquies l. n. 356 del 1992 - Configurabilità - Rapporti con la presunzione di cui alll'art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - Accertamento della capacità elusiva dell'operazione - Necessità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che tra fattispecie penale e misura di prevenzione patrimoniale non sussiste un rapporto di alternatività, trattandosi di due procedimenti autonomi, che possono procedere parallelamente).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)