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Sez. 1, Sentenza n. 5184 del 10/11/2015 Cc. (dep. 09/02/2016) Rv. 266247 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Provvedimenti di natura patrimoniale - Confisca di beni intestati a terzi - Accertamento del giudice di merito - Beni intestati al coniuge o ai figli o ai conviventi - Presunzione di disponibilità - Oneri di accertamento da parte del giudice - Differenza con l'ipotesi di beni intestati ad altre persone fisiche o giuridiche.
Stato
decisa il 2015-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266247-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis com. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)