Sez. 2, Sentenza n. 4801 del 24/09/1997 Cc. (dep. 28/10/1997) Rv. 209007 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - IN GENERE | Misure cautelari custodiali disposte all'esito del giudizio di convalida - Limiti di pena di cui agli artt. 274 lett. c) e 280 c.p.p. - Derogabilità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - IN GENERE
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, le disposizioni del codice di rito (come modificate dalla l. 8 agosto 1995 n. 332) di cui agli artt. 280 - secondo il quale la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni - e 274, lett. c) - secondo cui l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede consente l'applicazione di misure di custodia cautelare soltanto se trattasi di delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni - subiscono una deroga in virtù del disposto degli artt. 391, quinto comma, dello stesso codice qualora le misure cautelari siano applicate all'esito del giudizio di convalida dell'arresto; in tali ipotesi, infatti, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen., e si procede per uno dei delitti, indicati dall'art. 381, secondo comma, cod. proc. pen., che consentono l'arresto in flagranza, il giudice può ordinare l'applicazione della misura anche al di fuori dei limiti indicati dal predetto art. 280, e quindi anche con riferimento ad ipotesi di reato - come la truffa - punite con pena inferiore nel massimo ai quattro anni di reclusione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto l'illegittimità dell'ordinanza di riesame che aveva annullato la misura della custodia in carcere disposta dal pretore in ordine al delitto di truffa con ordinanza adottata all'esito del giudizio di convalida dell'arresto contestuale al giudizio direttissimo, e ciò sul presupposto che, pur in presenza del pericolo di reiterazione dell'attività criminosa, la custodia in carcere non potesse essere disposta trattandosi di delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a quattro anni)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2741 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2741 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)