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Sez. 6, Sentenza n. 1891 del 14/05/1996 Cc. (dep. 19/07/1996) Rv. 205772 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - IN GENERE | Di persona che ha posto in essere condotta punibile a titolo di evasione - Convalida dell'arresto - Applicabilità di misura coercitiva - In deroga ai limiti di cui all'art. 280 cod. proc. pen. - Possibilità anche dopo le modifiche apportate dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205772-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - IN GENERE

In caso di convalida dell'arresto di persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. (evasione) può essere applicata ex art. 3 legge 12 luglio 1991 n. 203, qualora ne ricorrano i presupposti, pur dopo la nuova formulazione dell'art. 280 cod. proc. pen. (per effetto della legge 8 agosto 1995 n. 332 art. 7), una misura coercitiva. Invero la deroga ai limiti posti dall'art. 280 cod. proc. pen. introdotta dalla legge speciale del 1991 non può dirsi modificata dalla successiva legge generale del 1995.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 3, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)