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Sez. 2, Sentenza n. 45511 del 05/10/2005 Cc. (dep. 15/12/2005) Rv. 232933 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Facoltà ricollegata dalla legge alla commissione di determinati reati indicati per articoli - Riferibilità anche alle ipotesi tentate - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232933-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO

In tema di arresto facoltativo in flagranza, l'arresto da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal secondo comma dell'art. 381 cod. proc. pen. non è consentito nell'ipotesi di tentativo, in considerazione dell'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, qualora determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente per le ipotesi consumate e non anche per quelle tentate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che nell'ipotesi di delitto tentato di truffa contrattuale in continuazione con delitti di truffa consumata, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi, con la conseguenza che, se l'accertamento della flagranza avviene rispetto ad uno specifico episodio criminoso configurabile come tentativo non può trovare applicazione l'art. 381, comma secondo cod. proc. pen. e il conseguente arresto in flagranza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)