Sez. 5, Sentenza n. 22354 del 08/06/2006 Cc. (dep. 26/06/2006) Rv. 234557 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - IN GENERE | Misura cautelare adottata per reati puniti con pene edittali inferiori a quelli previsti dall'art. 280 cod. proc. pen. - Mancata convalida dell'arresto - Legittimità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - IN GENERE
È legittima la decisione con cui il Tribunale annulla l'ordinanza del G.i.p. che disponga, in assenza della convalida dell'arresto, l'applicazione di una misura cautelare personale (nella specie obbligo di presentazione alla polizia giudiziari) per reati puniti con pene inferiori a quelle previste dall'art. 280 cod. proc. pen., posto che il potere cautelare eccezionale riconosciuto al giudice della convalida dall'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen. e cioè l'applicazione di una misura coercitiva anche al di fuori dei limiti previsti dal summenzionato art. 280, è subordinato alla condizione che l'arresto sia convalidato, mentre nel caso in cui la convalida manchi o venga a cadere non vi sono più spazi per eccezioni al principio generale sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari di cui all'art. 280 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)