Sez. L, Sentenza n. 9618 del 21/07/2000 (Rv. 538657 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Transito dei dipendenti ospedalieri alle U.S.L. - Interruzione del rapporto - Insussistenza - Indennità di fine servizio - Maturazione al momento del collocamento in quiescenza - Quota relativa al primo periodo del rapporto - Inclusione - Pagamento anticipato - Oggetto.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura solo a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero, mentre un pagamento anticipato è previsto solo per la somma corrispondente all'eventuale eccedenza della somma versata dal Ministero del Tesoro all'INADEL sull'importo calcolato in via teorica da questo istituto, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)