Sez. 1, Sentenza n. 6025 del 18/11/1996 Cc. (dep. 05/12/1996) Rv. 206626 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Giudice ordinario e giudice minorile - Reato permanente - soggetto ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa - Cessazione della permanenza dopo il superamento del diciottesimo anno - Competenza del giudice ordinario - Sussistenza - Frazionamento delle condotte e competenza parziale del giudice minorile - Esclusione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In caso di reato permanente, se l'azione ha inizio quando il soggetto è ancora minorenne e termina quando questi è maggiorenne, la competenza spetta al Tribunale ordinario e non è possibile frazionare la condotta attribuendo alla cognizione del tribunale dei minorenni quella parte realizzatasi prima del raggiungimento del diciottesimo anno.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)