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Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 09/03/1998 Cc. (dep. 06/04/1998) Rv. 210201 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Giudice ordinario e giudice minorile - Soggetto ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa - Protrazione di detta attività dopo il raggiungimento della maggiore età - Reato permanente - Scomponibilità della competenza tra giudice ordinario e giudice minorile - Esclusione - Competenza esclusiva del giudice ordinario - Reato eventualmente abituale - Scomponibilità della competenza tra giudice ordinario e giudice minorile - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210201-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Attesa l'inscindibilità del reato permanente, inteso come fatto giuridicamente unitario, qualora un reato di tale natura sia attribuito a soggetto che era ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa, poi protrattasi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza a conoscere del reato medesimo nella sua interezza spetta comunque al giudice ordinario escludendosi ogni possibile scomposizione di detta competenza fra giudice ordinario e giudice minorile. Per i reati cosiddetti eventualmente abituali, invece - i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato - è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto, e distinguere pertanto tra episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in data successiva al raggiungimento della maggiore età: attribuendo la competenza a conoscere i primi al Tribunale per i minorenni, ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinario. (Nella fattispecie si trattava di imputato cui erano stati contestati i reati di associazione per delinquere e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno di numerose donne, commessi dal maggio 1993 al maggio 1994. La Suprema Corte, nel risolvere il conflitto di competenza sollevato dal G.U.P. presso il Tribunale per i minorenni - cui il Tribunale ordinario aveva trasmesso gli atti per competenza relativamente ai fatti commessi dall'imputato prima del raggiungimento della maggiore età, e cioè antecedenti al 27 aprile 1994 - in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato la competenza del Tribunale ordinario in ordine al reato associativo, in quanto reato permanente, e la competenza del Tribunale per i minorenni in ordine ai delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione antecedenti al 27 aprile 1994).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)