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Sez. 3, Sentenza n. 7374 del 19/01/2012 Ud. (dep. 24/02/2012) Rv. 252101 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reimpiego di materiale inerte derivante dall'attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso - Reato previsto dall'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252101-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Integra il reato previsto dall'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il reimpiego di materiale inerte derivante dall'attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non potendo lo scarificato essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del citato D.Lgs. neppure all'esito della modifica introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n, 205.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 n. 1, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)