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Sez. L, Sentenza n. 4600 del 19/05/1987 (Rv. 453265 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE - EFFETTI - NATURA - PRESUPPOSTO PER LA RIVENDICAZIONE DELLA QUALIFICA DI GIORNALISTA - CONFIGURABILITÀ - ESERCIZIO DI MANSIONI GIORNALISTICHE DA PARTE DI LAVORATORE NON ISCRITTO ALL'ALBO - CONSEGUENZE - TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO - SPETTANZA - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - VALUTAZIONE AUTONOMA DELL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA DAL DIPENDENTE A PRESCINDERE DALLA ISCRIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453265-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE - EFFETTI - NATURA - PRESUPPOSTO PER LA RIVENDICAZIONE DELLA QUALIFICA DI GIORNALISTA - CONFIGURABILITÀ - ESERCIZIO DI MANSIONI GIORNALISTICHE DA PARTE DI LAVORATORE NON ISCRITTO ALL'ALBO - CONSEGUENZE - TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO - SPETTANZA - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - VALUTAZIONE AUTONOMA DELL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA DAL DIPENDENTE A PRESCINDERE DALLA ISCRIZIONE - SUSSISTENZA.*

L'iscrizione all'albo professionale costituisce presupposto indispensabile per la rivendicazione della qualifica del giornalista - in Mancanza della quale, al lavoratore che abbia in concreto esercitato mansioni giornalistiche spetta, ex art. 2126 cod. civ., solo il relativo trattamento economico - ma non preclude l'autonoma valutazione, da parte del giudice ordinario, dell'attività effettivamente svolta dal dipendente, in quanto, tale valutazione non comporta la disapplicazione o la deroga dell'atto amministrativo d'iscrizione all'albo, ma costituisce tipica attività giurisdizionale di accertamento in ordine agli elementi di fatto dedotti a sostegno della domanda di diversa qualifica, prescindendo dal requisito soggettivo dell'iscrizione. (V 3849/84, mass n 435803; (V 3256/82, mass n 421215; (V 625/82, mass n 418390 e 418392; (V 2640/80, mass n 406380; (V 2029/79, mass n 398424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 5, Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)