Sez. L, Sentenza n. 5370 del 01/06/1998 (Rv. 515979 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO | Contratto di lavoro giornalistico con soggetto non iscritto al relativo albo - Illeceità - Esclusione - Diritto alla retribuzione per la prestazione lavorativa resa - Sussistenza - Valutazione autonoma da parte del giudice ordinario dell'attività effettivamente svolta dal lavoratore prescindendo dall'iscrizione all'albo - Ammissibilità.
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Il contratto di lavoro per l'espletamento di attività giornalistica stipulato con soggetto non iscritto al relativo albo è invalido ma non illecito nell'oggetto o nella causa, pertanto, a norma dell'art. 2126 cod. civ., il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, al trattamento economico relativo all'attività espletata; la valutazione del giudice in ordine all'effettiva attività svolta dal dipendente, ai fini dell'applicazione del citato art. 2126 cod. civ., in quanto destinata ad incidere solo sul rapporto tra privati, è autonoma e non interferisce su quella degli organi competenti per l'iscrizione all'albo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)