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Sez. U, Sentenza n. 1852 del 26/01/2009 (Rv. 606402 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Domanda risarcitoria nei confronti di una USL, introdotta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998 - Dedotto mancato tempestivo inoltro di una richiesta di convenzionamento - Responsabilità civile da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. - Lesione di interesse legittimo - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606402-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La domanda proposta nei confronti di una U.S.L., prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, con la quale un professionista medico abbia chiesto il risarcimento dei danni per il mancato tempestivo inoltro all'Amministrazione competente di una richiesta di convenzionamento esterno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la lesione di un interesse legittimo che, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può esser fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto; in questo caso, infatti, il giudice adito può procedere direttamente ad accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo, nell'ambito della qualificabilità del fatto controverso come illecito a norma dell'art. 2043 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)