Sez. 1, Sentenza n. 21850 del 17/10/2007 (Rv. 599711 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998 - Responsabilità civile da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. per supposto illegittimo esercizio di una funzione pubblica - Giurisdizione del G.O. - Criteri di individuazione della responsabilità della P.A. - Fattispecie in tema di importazione di fauna protetta dalla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
La domanda risarcitoria nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica proposta prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 80 del 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche se venga dedotta la lesione di un interesse legittimo che, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può esser fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto. L'ingiustizia, però, non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa, dovendo invece il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., basata non soltanto sul mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma su di una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa o del dolo (Fattispecie relativa al risarcimento del danno da illegittimo diniego dell'autorizzazione alla costruzione di un impianto per l'allevamento di coccodrilli, soggetti alla disciplina della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874. La S.C. ha cassato l'impugnata sentenza in quanto, a fronte della previsione normativa che l'importazione di loricati vivi da paesi extracomunitari fosse soggetta sia ad un'attestazione del Ministero dell'agricoltura e foreste - certificato c. d. di " pre-importazione"-, sia ad una licenza di importazione, aveva omesso, nell'affermare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta illegittima imputata alla P.A. ed il danno riconosciuto all'imprenditore, di individuare in modo specifico sia l'epoca in cui lo stesso aveva presentato un'istanza, corredata dai richiesti certificati, volta ad ottenere un attestato di " pre-importazione", sia quella in cui aveva successivamente chiesto la licenza di importazione, poiché solo con riferimento a tali due momenti si sarebbero potuti valutare l'idoneità degli impianti di allevamento realizzati dall'istante e l'incidenza, rispetto al diniego della P.A., delle modifiche normative, nelle more intervenute, restrittive delle possibilità di commercio e detenzione degli esemplari dell'indicata specie animale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)