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Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 05/04/1990 (Rv. 466457 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE - DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466457-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE - DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - NOZIONE - FATTISPECIE.*

L'art. 59 n. 6 della legge n. 392 del 1978 - che legittima il recesso del locatore dal contratto in corso allorché il conduttore può disporre d'altra abitazione - non richiede che il conduttore abbia l'attuale godimento d'altro alloggio bensì la possibilità di conseguirlo, sempre che tale possibilità sia concreta ed effettiva e che perciò l'attuazione del godimento rientri nella piena ed immediata disponibilità giuridica dello stesso conduttore. (nella specie, in base a tale principio, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice di merito aveva esattamente escluso che il conduttore, proprietario d'un appartamento a sua volta locato in regime di proroga legale, potesse esserne considerato avere l'attuale e concreta disponibilità). (V 1142/87, mass n 450705; (Conf 8181/87, mass n 455808; (Conf 4055/85, mass n 441574).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)