Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 05/07/1985 (Rv. 441574 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - NOZIONE.*
L'art. 59 n. 6 della legge n. 392 del 1978 - che legittima il recesso del locatore dal contratto in corso allorché il conduttore "può disporre di altra abitazione" - si presenta innovativo rispetto alla analoga situazione contemplata, quale causa di decadenza dalla proroga legale, dall'art. 3 della legge n. 253 del 1950 - il quale prevedeva la "disponibilità" dell'altra abitazione - atteso che, ai fini del recesso, non è necessario il godimento attuale di altro alloggio da parte del conduttore, ma è sufficiente la possibilità di conseguirlo, sempreché questa sia concreta ed effettiva e rientri nella piena ed immediata disponibilità giuridica del conduttore medesimo. (nella specie, alla luce del riportato principio, la S.C. ha reputato esatta la statuizione del giudice del merito, che aveva escluso la possibilità per il conduttore di disporre del proprio appartamento locato a terzi, ed ha osservato che la possibilità di esperire Azione giudiziaria di recesso non integrava il presupposto di cui all'art. 59 n. 6 in questione, stante i fattori di incertezza che presenta un siffatto giudizio). (V 7412/83, mass n 432012).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)