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Sez. 2, Sentenza n. 727 del 18/02/1977 (Rv. 384316 - 01)

CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - TITOLARITA - COMPONENTI LA FAMIGLIA DEL FONDATORE - LIMITI - DIVERSA VOLONTA DEL FONDATORE - MANIFESTAZIONE - QUALSIASI FORMA ANCHE INDIRETTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384316-01

CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - TITOLARITA - COMPONENTI LA FAMIGLIA DEL FONDATORE - LIMITI - DIVERSA VOLONTA DEL FONDATORE - MANIFESTAZIONE - QUALSIASI FORMA ANCHE INDIRETTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel caso di sepolcro familiare, la titolarita dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto. Infatti, la volonta del fondatore e sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa, la famiglia ai fini della titolarita di tale diritto.Detta volonta puo essere manifestata in qualsiasi Forma, purche in maniera non equivoca, e puo risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari o presuntivi, rimessi alla valutazione del giudice del merito, il cui convincimento al riguardo costituisce giudizio di fatto, sindacabile in Cassazione soltanto sotto il profilo della congruenza logica, del rispetto dei principi di diritto e dell'adeguatezza della motivazione. (V 596/73, mass n 362678; (V 4157/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. 25/07/1892 num. 448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)