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Sez. 1, Sentenza n. 16594 del 18/06/2008 (Rv. 603999 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO | Accertamento successivo alla dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale - Fallimento della società e dei soci - Dichiarazione - Opposizione - Natura di piccolo imprenditore dell'impresa fallita - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603999-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO

Se, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale, risulti che egli era socio di una società di fatto esercente la stessa impresa, una volta dichiarato il fallimento della società e di altri soci non è più possibile per questi ultimi contestare la sussistenza dei presupposti di fallibilità dell'imprenditore individuale, deducendone la natura di piccolo imprenditore, dovendo tale qualità essere fatta valere con l'opposizione alla prima dichiarazione di fallimento, alla quale i soci sono legittimati come controinteressati; ne consegue che, una volta dichiarato il fallimento in estensione ex art.147 legge fall., la contestazione può riguardare solo la sussistenza della società di fatto e la qualità di socio del convenuto in estensione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)