Sez. 2, Sentenza n. 10561 del 02/08/2001 (Rv. 548706 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Piani regolatori generali - Regolamenti edilizi con programma di fabbricazione - Natura di norme giuridiche - Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Sussistenza - Momento determinante della loro efficacia di fonti integrative del codice civile - Data di pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio - Efficacia retroattiva dall'approvazione da parte della Regione - Configurabilità - Esclusione - Applicabilità, "medio tempore", della disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile - Sussistenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
I piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione - le cui norme, essendo integrative di quelle contenute nel codice in materia di costruzioni, rientrano nella scienza ufficiale del giudice, il quale ha pertanto il dovere di accertarne l'effettiva vigenza -, per diventare esecutivi ed acquistare efficacia normativa, devono, dopo l'approvazione dell'autorità regionale, essere portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge, ossia mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale; ne consegue che, nel frattempo, la disciplina in materia di distanze fra costruzioni è quella del codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 09/06/1947 num. 530 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)