Sez. L, Sentenza n. 10999 del 10/12/1996 (Rv. 501190 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Cumulo di contributi versati in Italia e all'estero - Trattamenti pensionistici conseguenti - Somme non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera - Ripetibilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti da un paese estero, il riassorbimento delle somme risultanti non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera, in quanto previsto come ipotesi fisiologica della relativa disciplina contenuta nell'art. 8 legge 30 aprile 1969 n. 153, configura una specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità, non sussumibile nelle fattispecie legali tipo di cui agli art. 2033 cod. civ., 80 R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, per insussistenza dell'errore, supposto dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli altri. Tuttavia, qualora il giudice del merito accerti - tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto in cui vengono a trovarsi i soggetti del rapporto previdenziale - la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta, non sono ripetibili le somme erogate successivamente alla conoscenza da parte dell'I.N.P.S. della corresponsione del trattamento estero, ove l'istituto non abbia tempestivamente provveduto al recupero di tali somme, ai sensi dell'art. 8 cit., in un termine congruo valutabile dal giudice medesimo in un arco di tempo che va dai 120 giorni (di cui all'art. 7 della legge n.533 del 1973) ad un anno (di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991); termine che decorre dalla data in cui l'I.N.P.S. ha avuto effettiva conoscenza dell'erogazione del pro - rata estero e che coincide presuntivamente, salvo prova contraria, con quello della maturazione del diritto dell'assicurato alla pensione estera.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)