Sez. L, Sentenza n. 7693 del 21/08/1996 (Rv. 499284 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Trattamenti pensionistici erogati "pro-rata" in caso di cumulo di contributi italiani ed esteri - Versamenti indebiti - Principio di non ripetibilità di cui all'art. 52 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Limiti - Perdita del diritto all'integrazione al minimo per il conseguimento della pensione estera - Rideterminazione della pensione italiana - Necessità - Onere dell'I.N.P.S. di provvedervi nel termine di centoventi giorni - Decorrenza del termine - Conoscenza effettiva o conseguibile con l'ordinaria diligenza - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
La cosiddetta sanatoria, prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989, in base alla quale le somme erogate indebitamente a titolo di pensione sono irripetibili, purché l'errore "di qualsiasi natura" dell'Istituto erogatore non sia causato da dolo dell'interessato, trova applicazione anche nel caso di erogazione da parte dell'I.N.P.S. di pensione integrata al trattamento minimo al lavoratore italiano emigrato in cui favore siano stati versati contributi sia in Italia che in un paese estero e quindi fruente (sulla base di convenzioni internazionali o della normativa comunitaria) di un trattamento pensionistico basato sul metodo cosiddetto "pro - rata", nei limiti in cui, una volta ottenuta dall'interessato anche la pensione estera al compimento della relativa età pensionabile, l'I.N.P.S., trascorso inutilmente il termine di 120 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza - o sarebbe dovuto venire a conoscenza, usando l'ordinaria diligenza - del conseguimento di tale pensione, non abbia provveduto alla sospensione, nella misura di ragione, dell'erogazione pensionistica in corso, in relazione all'eventuale perdita del diritto all'integrazione al minimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)