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Sez. 1, Sentenza n. 16540 del 15/07/2009 (Rv. 609083 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE | Copia notificata del decreto ingiuntivo - Omessa produzione nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Inammissibilità per inosservanza del termine di decadenza ex art. 641 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609083-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, la disciplina propria di queste ultime. Peraltro, la mancata produzione di detto documento può spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'inottemperanza da parte dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto di detto termine, sempre che la prova stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)