diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6480 del 21/11/1997 Cc. (dep. 16/04/1998) Rv. 210596 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Arresti domiciliari - Valutazione prognostica della concedibilità della sospensione condizionale della pena - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210596-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari, la valutazione prognostica che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il cui esito positivo impedisce l'applicazione della <<custodia cautelare>>, secondo la lettera dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere effettuata anche nell'ipotesi in cui vengano disposti gli arresti domiciliari, il cui rilevante e decisivo contenuto di limitazione della libertà personale è stato ben tenuto presente dal legislatore quando, al quinto comma dell'art. 284 cod. proc. pen., ha stabilito che l'imputato agli arresti domiciliari <<si considera in stato di custodia cautelare>>.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)