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Sez. 1, Sentenza n. 3607 del 23/05/1997 Cc. (dep. 08/09/1997) Rv. 208494 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Custodia cautelare in carcere - Divieto di applicazione in caso di prognosi favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena in sede di giudizio - Si estende anche agli arresti domiciliari.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208494-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

Il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la custodia cautelare in carcere per fatto suscettibile di condanna condizionale, sussiste anche nei confronti della misura coercitiva degli arresti domiciliari, stante la parificazione, sotto tale profilo, di questi ultimi, alla prima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)