diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 58 del 14/01/1997 Cc. (dep. 03/03/1997) Rv. 207887 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Prevedibile concessione, con la condanna, del beneficio della sospensione condizionale - Misure cautelari personali - Applicabilità - Esclusione - Riferimento esclusivamente alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari - Altre misure limitative della libertà personale - Applicabilità - Fattispecie in caso di imposizione dell'obbligo di presentazione periodica alla caserma dei carabinieri.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207887-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

Il divieto dell'adozione di una misura cautelare quando sia ipotizzabile, con la sentenza, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere riferito esclusivamente alla detenzione in carcere e agli arresti domiciliari e non alle altre limitazioni della libertà personale (nel caso di specie la presentazione periodica alla caserma dei carabinieri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)