Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018 (Rv. 649935 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Iscrizione alla gestione commercianti - Condizioni - Requisito della prevalenza - Caratteristiche - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE
In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 11 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)